Atto costitutivo

Copia del documento originale

L’Anno 2010, il mese di Maggio, il giorno 12

I sottoscritti

  • Battistoni Vania
  • Cavicchi Alba
  • Finamore Carmen
  • Goretti Gabriele
  • Locchi Anna
  • Rondoni Serena
  • Rossi Iva

convengono quanto segue:

Art.1

E’ costituita tra essi comparenti una associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione C.I.D.I. provinciale di Perugia con sede in Perugia, Via XX Settembre, 49 06124 presso la scuola secondaria di primo grado “Carducci Purgotti”.

Art.2

L’associazione ha lo scopo di realizzare l’unità degli insegnanti intorno agli obiettivi del potenziamento della scuola pubblica, della sua trasformazione e rinnovamento al fine di attuare i valori di uguaglianza, libertà e partecipazione sanciti dalla Costituzione.

Art.3

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art.4

L’associazione in oggetto sarà regolata dalle norme poste dal presente atto costitutivo e dallo Statuto, il cui testo, da me letto ai comparenti e dagli stessi approvato e sottoscritto, viene allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Art.5

I comparenti eleggono quali membri del consiglio direttivo i signori: Battistoni Vania, Cavicchi Alba, Finamore Carmela, Goretti Gabriele, Locchi Anna, Rondoni Serena, Rossi Iva.

STATUTO DEL C.I.D.I. DI PERUGIA E PROVINCIA

Articolo 1

E’ costituito il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti di Provincia di Perugia. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un tempo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il C.I.D.I. di Perugia condividendo lo Statuto nazionale ed impegnandosi a rispettarlo, aderisce al comitato nazionale di Coordinamento.

Articolo 2

Il C.I.D.I di Perugia è un’associazione professionale di categoria costituita per realizzare, nel confronto delle diverse posizioni culturali e ideali, l’unità degli insegnanti intorno agli obiettivi della trasformazione della scuola, nel senso dei valori democratici indicati dalla Costituzione.

Articolo 3

Per il conseguimento di tale scopo l’associazione si propone i seguenti compiti specifici: a) concorrere all’elaborazione e realizzazione di studi di carattere generale in merito alla didattica, b) assumere e favorire ogni utile iniziativa per l’aggiornamento, per la formazione ed il perfezionamento del personale docente e di quello chiamato a collaborare con il medesimo nella prospettiva di una scuola rinnovata nei contenuti e nei metodi, c) promuovere convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi di aggiornamento, di preparazione a concorsi anche di concerto con altre organizzazioni ed enti aventi fini analoghi, d) promuovere la pubblicazione, anche attraverso particolari iniziative editoriali, di materiale avente attinenza con i fini istituzionali dell’associazione, e) promuovere con apertura a tutte le componenti scolastiche (personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo, studenti, genitori) ogni altra iniziativa atta a perseguire i fini dell’associazione.

Articolo 4

Il Centro di Perugia opera nel territorio di Perugia e della sua provincia e può estendere la sua attività a tutto il territorio della Repubblica.

Articolo 5

La durata del Centro è illimitata. Il suo scioglimento può essere deciso solo da una seduta straordinaria dell’Assemblea generale dei Soci, che delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Articolo 6

Sono organi dell’associazione: • l’Assemblea generale dei soci • il Consiglio direttivo • l’Ufficio di segreteria • il Presidente • il Tesoriere

Articolo 7

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione. Deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e si riunisce almeno una volta l’anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda un quinto degli iscritti. Nella seduta ordinaria l’Assemblea delibera sulle linee generali di attività dell’associazione per il raggiungimento dei fini statutari, approva il bilancio consuntivo e preventivo, designa alla scadenza il nuovo Consiglio direttivo e il Tesoriere. L’Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, previa convocazione per iscritto da effettuare almeno quindici giorni prima. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma con anticipo di almeno 18 ore. Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei componenti l’Assemblea, salvo per la modifica degli articoli 2 e 3 che esige la maggioranza dei due terzi dei componenti stessi. Ogni aderente all’associazione ha diritto a un voto, ai sensi dell’art.2532 II comma C.C., esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’associazione, purché non faccia parte degli organismi previsti dallo Statuto. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti che hanno diritto di trarne fotocopia.

Articolo 8

Il Consiglio direttivo è l’organo dell’associazione ed ha la funzione di gestione dell’associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea stessa e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti. E’ composto da almeno 6 membri, nominati annualmente dall’Assemblea nella sua prima seduta ordinaria. In occasione di riunioni tematiche possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo esperti di settore. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno , quale rappresentante legale del centro il Presidente ed, eventualmente, due vicepresidenti. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno l’Ufficio di segreteria e il tesoriere, delibera sulle domande di ammissione all’associazione, predispone il bilancio annuale. Annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione.

Articolo 9

L’Ufficio di segreteria è l’organo esecutivo ed è composto da almeno 4 membri nominati annualmente su proposta del Presidente in seno al Consiglio direttivo. L’Ufficio di Segreteria delibera in prima istanza sulle domande di ammissione all’associazione. L’Ufficio di segreteria delibera su ogni materia sottoposta alla sua attenzione secondo le direttive impartite in via generale dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo.

Articolo 10

Il Presidente rappresenta il C.I.D.I. provinciale di Perugia. Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio direttivo e l’Ufficio di segreteria, firmare atti che comportino impegni per l’associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e le funzioni del Presidente vengono assunte, su incarico del Presidente, da uno dei due vicepresidenti. Il Consiglio direttivo viene convocato almeno tre volte all’anno dal Presidente, o per sua decisione o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l’Ufficio di segreteria per la ratifica del suo operato.

Articolo 11

Nei limiti del presente statuto, Il C.I.D.I. di Perugia e il C.I.D.I. nazionale costituiscono associazioni distinte ed autonome, sia ai fini contabili e amministrativi sia nei rapporti con terzi.

Articolo 12

Il fondo comune è costituito:

  • dai versamenti effettuati dagli aderenti all’associazione
  • dai proventi derivanti dalle pubblicazioni
  • da contributi o donazioni di terzi
  • da altre entrate straordinarie

Articolo 13

I residui del Fondo comune eventualmente esistenti al momento dello scioglimento dell’associazione saranno devoluti a Ente o Istituto da indicarsi da parte dell’Assemblea dei soci nell’atto dello scioglimento.

Articolo 14

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale durante la vita dell’associazione, essendo gli stessi destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua d’iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 15

Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno la Segreteria è convocata per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno la Segreteria è convocata per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.